Art. 6.

      1. Il contratto di franchising deve disciplinare dettagliatamente i casi di scioglimento dello stesso.
      2. A seguito di scioglimento del contratto, anticipato o per scadenza del termine, l'affiliato ha diritto a restituire all'affiliante le scorte di magazzino a condizione che esista nel contratto una clausola

 

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che ne impone l'accumulo o che sia limitativa della libertà di concorrenza; l'affiliato ha altresì diritto a restituire all'affiliante i beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi non siano stati ancora ammortizzati o che, per caratteristiche loro proprie o per espressa previsione contrattuale, non possano essere riutilizzati dall'affiliato per lo svolgimento di una attività diversa o similare.
      3. Nei casi previsti dal comma 2 l'affiliante è obbligato a pagare all'affiliato il relativo prezzo.